rinunzia all'usufrutto su beni ereditari non ha effetto traslativo


 

C.T.C. 05.09.1994, n. 2991

 

L'atto di rinunzia all'usufrutto su beni ereditari, effettuato dopo l'apertura della successione (nel caso: oltre 10 anni), non ha effetto traslativo (e, quindi, non era soggetto ad INVIM).